Regolamento 20307 Consob

Estratto

Art. 158
(Regole generali di comportamento)

1. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall’Organismo ai sensi dell’articolo 139 e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico.

2. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all’articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l’uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Art. 159
(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)

1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede:

a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all’Allegato n. 4.

2. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta.

4. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede verifica l’identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

5. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

6. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

7. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall’intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:

a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all’utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;

b) l’utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all’intermediario l’impiego dei codici da parte del consulente stesso;

c) l’utilizzo da parte del consulente comporti l’automatica disabilitazione dei codici stessi.

8. Per gli iscritti all’albo operanti sotto supervisione, si applicano gli obblighi informativi previsti dall’articolo 81, comma 1, lettera f).

Art. 160
(Conservazione della documentazione)

1. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell’articolo 153, copia della seguente documentazione:

a) contratti e altri documenti sottoscritti fuori sede dai clienti o dai potenziali clienti per suo tramite;

b) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo.

2. In alternativa al formato cartaceo, la documentazione di cui al comma 1 può essere conservata anche mediante supporti elettronici durevoli o in altra forma tecnica equivalente, a condizione che sia consentito un agevole recupero e una riproduzione immutata della stessa.

3. Il termine di cinque anni previsto per la conservazione della documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse.

4. I documenti prodotti in formato digitale possono essere conservati dall’intermediario per conto del quale il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera, a condizione che a quest’ultimo sia consentito sempre un agevole recupero e una riproduzione immutata degli stessi.

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