Riporto integralmente il parere della Consob relativo all’utilizzo di Internet da parte del consulente finanziario. La fonte è reperibile all’indirizzo: http://www.consob.it/main/documenti/bollettino_normativa/c81423.htm
Oggetto: Utilizzo di Internet da parte di un promotore finanziario. Risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera del …, con la quale la S.V., dopo aver precisato di essere un promotore finanziario, ha rappresentato di voler tenere una “rubrica quotidiana” su un sito Internet, sul quale effettuare “commenti sui mercati finanziari”, chiedendo a questa Commissione conferma circa la possibilità di svolgere tale attività.
La S.V. vorrebbe, più precisamente, effettuare “commenti generici sull’andamento dei mercati, senza in alcun modo proporre o consigliare qualsiasi sorta e tipo di prodotto; si tratterebbe di informazioni tecniche ed oggettive, seguite da un commento di carattere generale”.
La S.V. ha, inoltre, specificato che tale “impegno non comporta nessun compenso o introito in denaro”.
In via preliminare si osserva che l’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari – già ricompresa tra le forme di attività di intermediazione mobiliare riservate agli intermediari autorizzati nella legge n. 1/1991 – è stata sottratta alla riserva di attività con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 415/1996 e ciò seguendo l’impostazione della direttiva comunitaria 93/22/CEE che ricomprende tale attività nell’elenco dei servizi accessori di cui alla Sezione C dell’allegato alla direttiva medesima.
Si fa presente, inoltre, che l’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, è inclusa dall’art.1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 fra i servizi accessori; l’esercizio professionale nei confronti del pubblico di tale servizio non è riservato agli intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento in Italia ai sensi del citato decreto legislativo.
La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria.
Al riguardo si rammenta che la scrivente Commissione ha più volte avuto modo di chiarire (cfr. Comunicazioni nn. DI/98080597 del 14-10-98 (1), DI/98080600 del 14-10-98 (2), DI/99012156 del 23-2-99 (3), DI/99023323 del 26-3-99 (4), DI/7578 del 2-2-2000, (5) DI/18568 dell’8-3-2000 (6), DI/30441 del 21-4-2000 (7), consultabili sul sito Internet www.consob.it) che l’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso; in particolare essa è caratterizzata:
a) dall’esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi d’investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
b) dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
c) dall’inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;
d) dalla circostanza che l’unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.
Si precisa, inoltre, che l’art. 94 del regolamento n. 11522/1998 (8), così come successivamente modificato, stabilisce che l’attività di promotore è incompatibile con l’esercizio dell’attività di consulenza, salvo il caso che l’attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o per conto di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo.
Per quanto riguarda, poi, la possibilità di svolgere la suddetta attività di consulenza attraverso un sito Internet, questa Commissione con la Comunicazione DIN/64619 del 29 agosto 2000 (9)(consultabile sul sopracitato sito Internet) ha fornito indicazioni limitatamente al caso in cui tale attività sia prestata da un promotore finanziario – circa le caratteristiche che il sito deve possedere e quale deve essere il contenuto delle informazioni tramite questo diffuse perché siano rispettate le disposizioni normative vigenti.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte e degli elementi forniti, il servizio che la S.V. intenderebbe svolgere non sembra risolversi nella prestazione di una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari: tale servizio, pertanto, può essere liberamente prestato dalla S.V. che dovrà, comunque, applicandosi in materia le norme del diritto comune, usare la diligenza e la professionalità richieste dalla natura della prestazione dovuta.
CONSOB
Francesco Nazzaro – Fabrizio Tedesch