Antiriciclaggio

La Banca promuove presso la clientela:

  •   prodotti e servizi propri, sia Bancari sia finanziari (contratti di conto corrente, contratti di finanziamento, libretti di deposito, contratti di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ricezione e trasmissione ordini, contratti di gestione di portafogli individuali, contratti di consulenza e collocamento);
  •   prodotti e servizi di società terze(azioni o quote di OICR, polizze assicurative vita, contratti di gestione di portafogli individuali).

    La distribuzione dei prodotti e dei servizi offerti dalla Banca avviene essenzialmente attraverso la Rete di Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori Sede. La Banca dispone altresì di un call center e di una piattaforma Internet – mediante i quali i clienti possono esclusivamente disporre operazioni a valere su rapporti già attivi – nonché di un limitato numero di sportelli. Il modello di business sopra delineato giustifica la centralità del ruolo riconosciuto ai Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori Sede e la rilevanza dei presidi posti a supporto dell’operatività dei medesimi, in conformità a quanto dettagliatamente descritto nel presente documento. La Banca opera anche in qualità di intermediario assicurativo per la distribuzione di polizze vita e di soggetto collocatore di quote o azioni di OICR di diritto italiano ed estero, Gestioni Patrimoniali.
    In tali ipotesi, il rapporto continuativo si instaura tra il cliente e la compagnia di assicurazione/società prodotto.

La Banca, in virtù degli impegni contrattuali assunti con le compagnie di assicurazione/società prodotto, svolgerà le attività richieste dalle stesse al fine di supportarle nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

E’ vietato il trasferimento:

  • di denaro contante;
  • di libretti di deposito Bancari e postali al portatore;
  • di titoli al portatore in euro o in valuta estera; effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore dell’operazione (anche frazionata) sia pari o superiore ad Euro 3.000 (per le operazioni in contanti) o a Euro 1.000 (negli altri casi). Il trasferimento può avvenire esclusivamente per il tramite di banche, di istituti di moneta elettronica e di Poste Italiane S.p.A.. Gli assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. con la clausola di non trasferibilità; il cliente può richiedere – per iscritto – il rilascio dei moduli di assegni Bancari e postali in forma libera solo per importi inferiori ad Euro1.000. Gli assegni Bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A.. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari vengono emessi con:
     l’indicazionedelnomeedellaragionesocialedelbeneficiario;  laclausoladinontrasferibilità. Il cliente può richiedere – per iscritto – il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari per importi inferiori ad Euro 1.000 senza la clausola di non trasferibilità. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore ad Euro 1.000.
    Dal giorno di entrata in vigore del D. Lgs. 90/2017 è vietato emettere nuovi libretti di deposito al portatore e, ove fossero ancora presenti, dovranno essere estinti entro il 31 dicembre 2018. E’ fatto divieto di:
  • aprire in qualunque forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o conintestazione fittizia;
  •  utilizzare in qualunque forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o conintestazione fittizia aperti presso Stati esteri. I destinatari delle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che – in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività – hanno notizia di infrazioni alle disposizioni in tema di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore o di divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia ne danno comunicazione entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la contestazione (art. 51 del D. Lgs. n. 231/2007).

Apparato sanzionatorio

Introduzione

Nell’ambito dell’apparato sanzionatorio delineato dal D.Lgs. n. 231/2007, la violazione delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo può costituire – a seconda dei casi – illecito penale o illecito amministrativo. Il D. Lgs 90/2017 del 25 maggio 2017 prevede sanzioni commisurate in base alla natura della fattispecie a cui dovranno essere applicate. In generale, secondo le linee guida del MEF possono distinguersi: 

  • le fattispecie base;
  • le fattispecie qualificate dalle particolari circostanze connesse alla realizzazione della violazione

In particolare, le disposizioni sanzionatorie sono delineate dagli artt. 55 – 63 del predetto decreto e di seguito riportate:

a)  Fattispecie incriminatrici – art. 55;

b)  Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione – art. 56;

c)  Inosservanza degli obblighi di conservazione – art. 57;

d)  Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette – art. 58;

e)  Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati – art. 59;

f)  Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell’economia e delle finanze – art. 60;

g)  Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica) – art. 61;

h)  Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati – art. 62;

i)  Violazioni delle disposizioni in tema di limitazione all’auso del contante e di comunicazione al MEF – art. 63;

Sanzioni penali

a)  chiunque falsifichi (o utilizzi) i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore e alla natura e scopo del rapporto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10.000 a 30.000€ – art. 55, comma 1 e 3 (salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

b)  chiunque acquisisca dati falsi al fine di pregiudicare la corretta osservanza degli obblighi di conservazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10.000 a 30.000 € – art. 55, comma 2;

c)  chiunque violi il divieto di comunicazione di avvenuta Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) e/o di avvenuta archiviazione è punito con l’arresto da 6 mesi ad un anno e con l’ammenda da 5.000 a 30.000 € – art. 55, comma 3 (salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

d)  chiunque, al fine di trarne profitto, utilizzi (o falsifichi) carte di credito o documenti analoghi altrui è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da 310 a 1.550 € – art. 55, comma 5;

Sanzioni amministrative

a)  chiunque ometta di acquisire i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore e alla natura e scopo del rapporto o violi gli obblighi di astensione previsti dall’art. 42 del D. Lgs. 231/2007 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 € (con la possibilità di ridurre la sanzione da un terzo a due terzi in caso di violazioni ritenute di minore gravità, così come previsto dall’art. 67 comma 2). Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 €-art.56;

b)  nel caso non venga effettuata, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni previste dagli artt. 31 e 32 del D. Lgs. 231/2007, o venga effettuata tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 € (possibilità di ridurre la sanzione da un terzo a due terzi in caso di violazioni ritenute di minore gravità, così come previsto dall’art. 67 comma 2. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 € – art. 57;

c)  salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 €. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 € (tali sanzioni si applicano in via esclusiva o concorrente con l’ente anche al personale dei soggetti obbligati); nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producano un vantaggio, la sanzione è elevata al doppio del vantaggio medesimo e comunque non inferiore a 450.000 € (nel caso in cui il vantaggio sia determinato o determinabile) ed elevabile fino a 1.000.000 € (nel caso in cui il vantaggio NON sia determinato o determinabile) – art. 58 commi 1, 2, 3 e 4;

d)  ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione di un’operazione sospetta, disposto dalla UIF, si applica una sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 € – art. 58, comma 6;

e) nel caso di mancata o tardiva comunicazione alle Autorità di Vigilanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro per ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati qualora, nell’esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. 231/2007 – art. 59;

f)  in caso di inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF e degli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 € – art. 60;

g)  nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2007, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 5.000.000 euro ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile – art. 62 comma 1;

h)  nei confronti dei soggetti titolari di funzioni amministrative, di direzione e di controllo dell’intermediario che hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 dell’art. 62 del D. Lgs. 231/2007 o che hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 €. Qualora la violazione abbia portato all’intermediario un vantaggio superiore a 5.000.000 €,la sanzione amministrativa pecuniaria è elevabile fino al doppio dell’ammontare del vantaggio se quest’ultimo è determinato o determinabile – art. 62 comma 2. È prevista, inoltre, la possibilità per le autorità di vigilanza di sospendere il soggetto dallo svolgimento della funzione o dell’incarico per un periodo da sei mesi ad un anno – art. 62 comma 3;

i)  per le violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all’art. 67 del D. Lgs. 231/2007, le autorità di vigilanza hanno il potere di applicare, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria – art. 62 comma 4:

1)  una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle indicando anche le misure da adottare ed il termine per attuarle;

2)  nel caso in cui l’infrazione contestata sia già cessata, una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa ed il soggetto responsabile.

j)  per le violazioni delle disposizioni in tema di limitazione all’uso del contante e di comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze sono previste le seguente sanzioni:

1)  sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 € per le violazioni di cui all’ art. 49 commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 (contante e assegni); per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 € la sanzione è quintuplicata – art. 63 commi 1 e 6;

2)  sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 € per le violazioni di cui all’ art. 49 comma 12 (libretti al portatore) – art. 63 comma 2;

3)  sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo per la violazione del divieto di cui all’art. 50 comma 1 (divieto di aprire libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia); per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 € la sanzione è aumentata del 50% – art. 63 comma 3 e7;

4)  sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo per la violazione del divieto di cui all’art. 50 comma 2 (divieto di utilizzo di conti/libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri); per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 € la sanzione è aumentata del 50% – art. 63 commi 4 e 7;

5)  sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 15.000 € per le violazioni di cui all’ art. 51 comma 1 (mancata comunicazione al MEF entro 30 giorni delle infrazioni di cui all’art. 49 e 50); – art. 63 comma 5.

Le sanzioni amministrative pecuniarie vengono irrogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 62, dalla Banca d’Italia e all’IVASS ciascuno per ambito di competenza. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007 è prevista l’interdizione dallo svolgimento della funzione, dell’attività o dell’incarico per un periodo non inferiore a due mesi e superiore a cinque anni (art. 66 comma 1) o la cancellazione dell’intermediario dai relativi elenchi (art. 65 comma 8). È prevista, inoltre, la pubblicazione su apposita sezione del sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore di quanto irrogato nonché dell’eventuale avvio dell’azione giudiziaria e dell’esito della stessa. Le informazioni pubblicate permangono su tale sito web per un periodo di cinque anni (art. 66 comma 2).

Il D. Lgs. 90 del 25.05.2017 ha introdotto un nuovo articolo (art. 67 comma 1) al fine di stabilire i criteri per l’applicazione delle sanzioni. L’applicazione delle sanzioni terrà conto sia del destinatario della sanzione, se persona fisica o persona giuridica, sia delle circostanze “rilevanti” di seguito esposte:

  •  la gravità e durata della violazione;
  •  il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
  •  la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
  •  l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
  •  l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
  •  livello di cooperazione con le autorità prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
  •  l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
  •  le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs.231/2007. Il D. Lgs. 90 del 25 maggio 2017 introduce altresì il principio del “favor rei” (art. 69) disponendo che:
    1. 1)  nessuno può essere sanzionato per un fatto che non costituisce più illecito, alla data di entrata in vigore delle disposizione contenute nel citato decreto;
    2. 2)  per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto legge, sanzionate in via amministrativa applicando, se più favorevole (ivi compresa l’applicabilità del pagamento della sanzione in misura ridotta così come previsto dall’art. 68), la legge vigente alla data in cui è stata commessa la violazione.
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