Insequestrabilità e impignorabilità delle polizze vita

a cura dello Studio Ferrero e Associati

Le polizze vita sono considerate tradizionalmente quali strumenti utilizzabili per conferire una protezione patrimoniale e godono di notevoli vantaggi di natura fiscale.

Ai sensi dell’art. 1919 cc l’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo individuando uno o più beneficiari del premio assicurativo che la compagnia assicurativa pagherà in caso si verifichi l’evento morte. Infatti ai sensi dell’art. 1920 cc e’ valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo (beneficiario). La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

Le polizze assicurative vita sono impignorabili e insequestrabili e non soggette ad azione revocatoria in caso di fallimento. ll codice civile all’art. 1923 dispone infatti che le somme dovute dall’assicuratore all’assicurato o al beneficiario non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare. L’intangibilità delle somme dovute dall’assicuratore riguarda ogni specie di assicurazione sulla vita, sia questa a favore proprio o a favore altrui.

Pertanto la disciplina codicistica della polizza vita delinea quindi una forma efficiente di tutela patrimoniale in quanto consente di accantonare/conferire una somma di denaro segregandola in una polizza così mettendola al riparo da creditori del disponente o dalle pretese del fisco, ed attribuendola direttamente ad un beneficiario al momento in cui si verifichi l’evento previsto in polizza (esclusivamente la morte dell’assicurato).

Inoltre chi sottoscrive una polizza vita assume il vantaggio del “tax deferral” (differimento della tassazione al momento del riscatto della polizza). Ciò comporta la possibilità di reinvestire ogni anno la parte d’imposta annuale che altrimenti verrebbe decurtata dal patrimonio

A fini ereditari le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario relitto dal defunto e pertanto sono esenti dall’imposta di successione

Bisogna tuttavia fare delle importanti precisazioni a proposito della insequestrabilità ed impignorabilità delle polizze vita. Da tempo la SC ha avuto modo di circoscrivere l’impignorabilità delle polizze vita esclusivamente alla disciplina civilistica, e non invece ai casi di responsabilità penale dell’assicurato, per i quali casi è possibile il sequestro preventivo della polizza ed – in caso di condanna – anche la relativa confisca (con attribuzione della medesima allo Stato).

Ciò perché il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, stabilito dal codice civile, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. In presenza di una responsabilità penale, quindi, è possibile il sequestro della polizza. Questo principio è stato ribadito anche per i casi di evasione fiscale di rilevanza penale (legge n. 74/2000): anche le polizze assicurative sulla vita possono essere oggetto di sequestro preventivo e successiva confisca. Allo stesso modo è vero che le polizze vita non possono in generale essere apprese alla massa attiva dell’eventuale fallimento dell’assicurato, ma sempre che il medesimo assicurato fallito non incorra in un reato fallimentare, nel quale caso allora anche le polizze potrebbero essere sottoposte a sequestro e ricomprese nel fallimento.

Occorre ricordare sempre che la legge (art. 2901 cc -azione revocatoria- con cui il creditore può domandare in giudizio che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni) considera anche il caso in cui il contraente, attraverso il pagamento di premi, abbia voluto danneggiare i suoi creditori riducendo scientemente il suo patrimonio aggredibile. In questo caso i creditori possono far valere i propri diritti sulle somme dovute dall’assicuratore, anche se soltanto nei limiti dell’importo dei premi corrisposti per il contratto.

Da tempo la SC – Suprema Corte ha posto dubbi sulla reale impignorabilità delle polizze vita aventi natura finanziaria, posta la loro dubbia finalità previdenziale, ed invece, posta la loro sicura finalità di investimento. In altri termini il fine previdenziale di un contratto assicurativo risulta presente “se la prestazione che questi è tenuto ad adempire sia esigibile e/o determinabile unicamente in ragione dell’evento della vita contemplato, e, quindi, prescinda – fatta salva l’eventuale rivalutazione annuale delle somme assicurate – dall’andamento dell’impiego delle risorse acquisite dagli assicurati sotto forma di premi”. Più a rischio sono le polizze unit linked e index linked (ramo III) le cui performance dipendono nel primo caso dall’andamento delle quote di un fondo comune e nel secondo dai risultati di un indice azionario.

Recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione sez. III, ord. 30 aprile 2018, n. 10333 che, nel confermare una decisione della Corte d’Appello di Milano, rischia di creare non poche preoccupazioni nel settore delle assicurazioni. La Corte ha infatti accertato la nullità di una polizza vita stipulata tramite una fiduciaria in quanto, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, la polizza oggetto dell’intermediazione doveva essere considerata un vero e proprio investimento finanziario da parte di coloro che figuravano come assicurati (che avevano operato per il tramite una società fiduciaria) e quindi trovavano applicazione il T.U.F. e i regolamenti Consob.

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